Cosa fa
ORGANO DI GARANZIA
Compiti e funzioni dell’Organo di garanzia
– Con l’Art. 5 comma 2 del DPR 249/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” è stato istituito l’Organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche.
– L’Organo di Garanzia viene nominato ogni biennio scolastico ed è composto da due docenti e due genitori, eletti dalle rispettive componenti; lo presiede il Dirigente Scolastico.
– L’Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sugli eventuali ricorsi presentati in seguito all’irrogazione di una sanzione disciplinare, sottoscritti dai familiari, pervenuti entro quindici giorni dalla notifica e sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del regolamento dell’ Istituto.
– Contro le decisioni assunte dall’Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale.
– Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l’Organo interno dovrebbe pronunciarsi
– Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.
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Organizzazione e contatti
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